giovedì 2 luglio 2015

I.S.E.E. UNIVERSITARIO

LO STUDENTE INDIPENDENTE NEL CALCOLO DELL'ISEE UNIVERSITARIO: D.P.C.M. n. 159/2013 (entrato in vigore 01 gennaio 2015)

Per il calcolo dell' ISEE-Universitario, l’articolo 8 del D.P.C.M. n. 159/2013  introduce  delle deroghe rispetto alla disciplina generale anche se, in termini sostanziali, non costituiscono un elemento di novità rispetto al passato.

 Viene previsto che in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, quest’ultimo viene attratto nel nucleo familiare dei genitore a meno che non sia autonomo, ossia:

1) che risieda fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni – decorrenti dalla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi – in alloggio non di proprietà di un suo membro;

2)che abbia un’adeguata capacità di reddito (l'importo varia in  base ai regolamenti disciplinati dall'università in cui lo studente è iscritto).

Nel caso in cui non ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti 1) e 2), lo studente non può essere considerato indipendente.

Il nucleo familiare sarà così costituito:

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